Art. 24.
                 Tenuta e conservazione dei registri
  1.  I  registri  previsti  dal presente regolamento sono approntati
dalle   ditte   interessate   conformemente   a   istruzioni  fornite
dall'Agenzia e sottoposti, prima del loro uso, a vidimazione da parte
dell'UTF  o  della dogana, per gli impianti vigilati da quest'ultima.
Le  operazioni d'introduzione, estrazione e accertamento fiscale sono
registrate entro le ore 10 del giorno successivo a quello in cui sono
state  effettuate,  fatta  salva  l'applicazione di eventuali termini
piu'  ampi  previsti  dalle  norme in materia di tutela agricola, per
quanto  concerne  i  prodotti  vitivinicoli,  oppure  da  decreti del
direttore   dell'Agenzia.  Alla  fine  dell'esercizio  finanziario  i
registri sono chiusi e le giacenze finali sono riportate sui registri
dell'anno   successivo.   L'esercente  custodisce  i  registri  e  la
documentazione   posta   a  corredo  dei  medesimi  nei  cinque  anni
successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
  2. I registri di cui al comma 1 possono essere costituiti da schede
o  da  fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in
modelli,    idonei    alla    scritturazione    mediante    procedure
informatizzate,  preventivamente  approvati  dall'UTF  o dalla dogana
competenti.  Ad  evitate duplicazioni di registrazioni, piu' registri
possono  essere  accorpati  in  uno  solo  mentre,  per  una maggiore
facilita'  di  lettura,  un  registro  puo'  essere suddiviso in piu'
sezioni.
  3.  I  registri  ed i documenti di accompagnamento sono scritturati
senza  correzioni  o  raschiature;  le  parole e i numeri errati sono
annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili
e le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.