Art. 25. Termini per le incombenze dell'amministrazione 1. I responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento ed i termini per la conclusione dei medesimi sono quelli indicati nel regolamento medesimo o, in mancanza, nell'area n. 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678. I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attivita' e' stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF. 2. La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal presente regolamento non e' prodotta qualora gia' in possesso della pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo di indicarne gli eventuali estremi.
Nota all'art. 25: - Il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, reca il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ed e' pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994.