Art. 25.
           Termini per le incombenze dell'amministrazione
  1.  I  responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento
ed i termini per la conclusione dei medesimi sono quelli indicati nel
regolamento  medesimo  o,  in  mancanza, nell'area n. 1 della tabella
allegata  al  decreto  del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n.
678.  I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non
ha  fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attivita' e'
stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte
dell'UTF.
  2. La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal
presente  regolamento  non e' prodotta qualora gia' in possesso della
pubblica  amministrazione,  fermo restando l'obbligo di indicarne gli
eventuali estremi.
 
          Nota all'art. 25:
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 19 ottobre
          1994,  n.  678,  reca  il  regolamento  di attuazione degli
          articoli  2  e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
          nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo,
          relativamente  ai  procedimenti  di  competenza  di  organi
          dell'Amministrazione  delle  finanze, ivi compresi il Corpo
          della  guardia  di finanza e l'Amministrazione autonoma dei
          monopoli  di Stato, ed e' pubblicato nel s.o. alla Gazzetta
          Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994.