Art. 26.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Le  prescrizioni  relative  alla  capacita'  dei prelevatori di
campione  e  del recipiente collettore, di cui all'articolo 12, comma
1,  non  si applicano relativamente agli impianti di distillazione in
esercizio  alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento.
Analogamente,  qualora,  per i depositi fiscali di alcole etilico, di
birra  o  di prodotti intermedi, in esercizio alla data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento,  non  fosse  possibile realizzare
l'assetto  previsto dall'articolo 3, comma 1, l'attivita' continuera'
ad  essere  consentita,  con  l'osservanza delle prescrizioni gia' in
atto.
  2.  Nelle  more  dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo
13,  comma  2, del testo unico, i contrassegni di Stato continuano ad
applicarsi  allo  spirito  puro,  ai  liquori,  alle  acquaviti, agli
estratti  per  essenze per preparazione liquori, ai vini aromatizzati
ed   ai   vini   liquorosi,   nei   casi   prescritti  e  secondo  le
caratteristiche,  i tagli ed i prezzi vigenti al momento dell'entrata
in vigore del presente regolamento.
  3.  In relazione all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi
e  della  strumentazione  utilizzata per la misurazione dei prodotti,
nonche'  in  considerazione  dei  sistemi informatici e telematici in
dotazione   agli   operatori   economici   ed   alla  amministrazione
finanziaria,   con   provvedimento   del  direttore  dell'Agenzia  da
pubblicarsi   nella   Gazzetta   Ufficiale  vengono  rideterminate  e
aggiornate    le    modalita'   tecniche   di   accertamento   e   di
contabilizzazione  dei  prodotti  alcolici sottoposti al regime delle
accise o a vigilanza fiscale.
  4.  I  nuovi  adempimenti  derivanti  dalle  disposizioni di cui al
presente  regolamento  sono  eseguiti  entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento medesimo. Le ditte in
esercizio  alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento
producono  l'eventuale  documentazione, integrativa di quella gia' in
possesso  dell'UTF,  prevista  dal regolamento medesimo entro novanta
giorni dalla richiesta del predetto ufficio.
  5.  Le  piastrine  di  cui all'articolo 16, comma 3, applicate agli
apparecchi  di  distillazione  o  alle  loro  parti  essenziali,  non
destinati  alla produzione di alcole etilico, sono restituite all'UTF
entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore del presente regolamento o,
decorso  tale  termine,  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta del
suddetto ufficio.
 
          Nota all'art. 26:
              -  Per  il testo dell'art. 13, comma 2, del testo unico
          si vedano le note alle premesse.