Art. 26. Disposizioni transitorie e finali 1. Le prescrizioni relative alla capacita' dei prelevatori di campione e del recipiente collettore, di cui all'articolo 12, comma 1, non si applicano relativamente agli impianti di distillazione in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, qualora, per i depositi fiscali di alcole etilico, di birra o di prodotti intermedi, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non fosse possibile realizzare l'assetto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'attivita' continuera' ad essere consentita, con l'osservanza delle prescrizioni gia' in atto. 2. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, del testo unico, i contrassegni di Stato continuano ad applicarsi allo spirito puro, ai liquori, alle acquaviti, agli estratti per essenze per preparazione liquori, ai vini aromatizzati ed ai vini liquorosi, nei casi prescritti e secondo le caratteristiche, i tagli ed i prezzi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3. In relazione all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti, nonche' in considerazione dei sistemi informatici e telematici in dotazione agli operatori economici ed alla amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale vengono rideterminate e aggiornate le modalita' tecniche di accertamento e di contabilizzazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle accise o a vigilanza fiscale. 4. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Le ditte in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento producono l'eventuale documentazione, integrativa di quella gia' in possesso dell'UTF, prevista dal regolamento medesimo entro novanta giorni dalla richiesta del predetto ufficio. 5. Le piastrine di cui all'articolo 16, comma 3, applicate agli apparecchi di distillazione o alle loro parti essenziali, non destinati alla produzione di alcole etilico, sono restituite all'UTF entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o, decorso tale termine, entro sessanta giorni dalla richiesta del suddetto ufficio.
Nota all'art. 26: - Per il testo dell'art. 13, comma 2, del testo unico si vedano le note alle premesse.