Art. 28.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 27 marzo 2001
                                               Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
  Ufficio controllo atti ministeriali economico-finanziari, registro
n. 1 Finanze, foglio n. 385