Art. 44
                         Banda cittadina-CB

  1.  Le  comunicazioni in "banda cittadina", previa la dichiarazione
di  cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di eta'
non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
economico  europeo  ovvero  dei  Paesi  con  i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2,  comma  2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'
ai soggetti residenti in Italia.
  2.  Non  e'  consentita  l'attivita'  di cui al comma 1 a chi abbia
riportato  condanna  per  delitti  non  colposi  a  pena  restrittiva
superiore  a  due  anni  ovvero  sia  stato  sottoposto  a  misure di
sicurezza   e   di   prevenzione,  finche'  durano  gli  effetti  dei
provvedimenti   e   sempreche'   non   sia  intervenuta  sentenza  di
riabilitazione.
  3. La dichiarazione riguarda:
    a)  cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
    b) indicazione della sede dell'impianto;
    c)  il  numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare,
fissi, mobili e portatili;
    d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
  4. Alla dichiarazione sono allegate:
    a)  l'attestazione  del  versamento  dei  contributi  dovuti  per
l'istruttoria e per verifiche e controlli;
    b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di  assunzione  delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la patria potesta' o la tutela.
  5.  In  caso  di  calamita'  coloro che effettuano comunicazioni in
"banda  cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su
richiesta delle autorita' competenti.
 
          Note all'art. 44:
              - Per  l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          25 luglio   1998,  n.  286,  recante:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione  dello  straniero"  v.  nelle note
          all'art. 11.