ART. 27 (L)
                (Notificazioni a richiesta delle parti)

     1.  Le  parti  devono  anticipare  agli  ufficiali  giudiziari i
  diritti  e  le  indennita'  di  trasferta o le spese di spedizione,
  relativi agli atti richiesti.
     2.  Il  diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in
  misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.