ART. 21 (L) 
(Certificato del casellario giudiziale e del casellario  dei  carichi
           pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria) 
 
   1.  Per  ragioni  di  giustizia,  gli  uffici  che  esercitano  la
giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal
sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti  riferite  ad
un determinato soggetto. 
   2. Previa  autorizzazione  del  giudice  procedente,  il  pubblico
ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la
persona  offesa  dal  reato  o  il  testimone,   per   le   finalita'
riconosciute dal codice di procedura penale. 
   (art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett.
c), d.lgs. n. 271/1989) 
 
          Note all'art. 21:
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art. 688 del codice di procedura penale:
              "Art. 688 (Certificati del casellario giudiziale). - 1.
          Ogni  organo  avente  giurisdizione penale ha il diritto di
          ottenere,  per  ragioni di giustizia penale, il certificato
          di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata
          persona.    Uguale    diritto   appartiene   a   tutte   le
          amministrazioni   pubbliche   e  agli  enti  incaricati  di
          pubblici  servizi,  quando il certificato e' necessario per
          provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla
          persona cui il certificato stesso si riferisce.
              2.  Il  pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni
          di giustizia penale, il predetto certificato concernente la
          persona   sottoposta   alle   indagini,   l'imputato  o  il
          condannato.  Il  pubblico  ministero e il difensore possono
          altresi'   chiedere,   previa  autorizzazione  del  giudice
          procedente,  il certificato medesimo concernente la persona
          offesa  dal  reato  o  un  testimone,  per  i fini indicati
          nell'art. 236.
              3.  Nei  certificati  spediti per ragioni di elettorato
          non  si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti
          che non hanno influenza sul diritto elettorale.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  110  del  citato  decreto
          legislativo n. 271/1989 vedi note all'art. 6.