Art. 25 (L)
            Certificato penale del casellario giudiziale
                     Richiesto dall'interessato

  1.  Nel  certificato  penale sono riportate le iscrizioni esistenti
nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle  condanne  delle  quali  e'  stato ordinato che non si faccia
   menzione  nel  certificato  a  norma  dell'articolo 175 del codice
   penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle  condanne  per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e
   alle  condanne  per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo
   comma, del codice penale;
c) alle  condanne  per  i reati per i quali si e' verificata la causa
   speciale  di  estinzione  prevista  dall'articolo  556  del codice
   penale;
d) alle  condanne  in  relazione  alle quali e' stata definitivamente
   applicata  l'amnistia  e a quelle per le quali e' stata dichiarata
   la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai   provvedimenti   previsti  dall'articolo  445  del  codice  di
   procedura penale e ai decreti penali;
f) alle  condanne  per  fatti  che la legge ha cessato di considerare
   come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai  provvedimenti  riguardanti  misure  di sicurezza conseguenti a
   sentenze  di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le
   misure sono state revocate;
h) ai  provvedimenti  che  riguardano  l'applicazione delle misure di
   prevenzione  della  sorveglianza speciale semplice o con divieto o
   obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai  provvedimenti  giudiziari  relativi ai reati di competenza del
   giudice  di  pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle
   iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai   provvedimenti   giudiziari   definitivi   di  interdizione  e
   inabilitazione e quelli di revoca;
n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore;
   a  quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di
   chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
o) ai  provvedimenti  amministrativi di espulsione e ai provvedimenti
   giudiziari  che  decidono  il  ricorso  avverso  i primi, ai sensi
   dell'articolo  13  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
   come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
  2.  Se  e'  stata  dichiarata  la  riabilitazione speciale ai sensi
dell'articolo  24  del  regio  decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa
al minore.

  (art.  689  c.p.p,  194,  c.  2,  att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2,
d.lgs.  n.  274/2000;  art.  24,  settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934,
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
 
          Note all'art. 25:
              -  Per  il  testo  dell'art. 175 del codice penale vedi
          note all'art. 5.
              -  Per  il  testo  degli  articoli 167 e 556 del codice
          penale  e  445  del  codice  di procedura penale, vedi note
          all'art. 24.
              -   Per   il   testo  degli  articoli  13  del  decreto
          legislativo   25  luglio  1998,  n.  286  e  24  del  regio
          decreto-legge  20  luglio 1934, n. 1404, vedi note all'art.
          3.
              -  Per  il  testo dell'art. 689 del codice di procedura
          penale, vedi note all'art. 23.
              -  Per  il  testo  degli  articoli  45 e 63 del decreto
          legislativo  n.  274/2000,  vedi  rispettivamente note agli
          articoli 24 e 5.