Art. 26 (L)
            Certificato civile del casellario giudiziale
                     Richiesto dall'interessato

  1.  Nel  certificato  civile sono riportate le iscrizioni esistenti
nel casellario giudiziale relative:
a) ai   provvedimenti   giudiziari   definitivi   di  interdizione  e
   inabilitazione, salvo che siano stati revocati;
b) ai  provvedimenti  concernenti il fallimento, salvo che il fallito
   sia stato riabilitato con sentenza definitiva;
c) ai  provvedimenti  amministrativi di espulsione e ai provvedimenti
   giudiziari  che  decidono  il  ricorso  avverso  i primi, ai sensi
   dell'articolo  13  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
   come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
d) ai   provvedimenti   concernenti   le   pene  accessorie  portanti
   limitazioni alla capacita' del condannato.

  (art. 689 c.p.p.)
 
          Note all'art. 26:
              -   Per  il  testo  dell'art.  13  del  citato  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note all'art. 3.
              -  Per  il  testo dell'art. 689 del codice di procedura
          penale, vedi note all'art. 23.