Articolo 61
                     Condizioni della prelazione

   1.  La  prelazione  e'  esercitata  nel termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
   2.  Nel  caso  in  cui  la  denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente  oppure  risulti incompleta, la prelazione e' esercitata
nel  termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha
ricevuto  la  denuncia  tardiva  o  ha  comunque  acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
   3.  Entro  i  termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di
prelazione   e'   notificato   all'alienante  ed  all'acquirente.  La
proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
   4.  In  pendenza  del  termine  prescritto  dal  comma 1 l'atto di
alienazione  rimane  condizionato sospensivamente all'esercizio della
prelazione  e  all'alienante  e' vietato effettuare la consegna della
cosa.
   5.  Le  clausole  del  contratto  di  alienazione non vincolano lo
Stato.
   6.  Nel  caso  in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte
delle  cose  alienate,  l'acquirente  ha  facolta'  di  recedere  dal
contratto.