Art. 42. Locazione e forma del contratto 1. La locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato. 2. Con l'unita' da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi. 3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a bordo in originale o copia conforme. 4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione e' regolata dal comma 3.