Art. 42.
                   Locazione e forma del contratto
  1.  La  locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale
una  delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento
dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato.
  2.  Con  l'unita'  da  diporto  locata,  il  conduttore esercita la
navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi.
  3.  Il  contratto  di  locazione delle imbarcazioni e delle navi da
diporto  e'  redatto  per  iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a
bordo in originale o copia conforme.
  4.  La  forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione
e' regolata dal comma 3.