Art. 43. Scadenza del contratto 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unita' da diporto. 2. Salvo diversa volonta' delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.