Art. 43.
                       Scadenza del contratto
  1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende
rinnovato  ancorche',  spirato  il  termine  stabilito, il conduttore
conservi la detenzione dell'unita' da diporto.
  2.  Salvo  diversa  volonta' delle parti, nel caso di ritardo nella
riconsegna  per  fatto del conduttore per un periodo non eccedente la
decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo
a  liquidazione  di  danni  ma  al  locatore, per il periodo di tempo
eccedente  la  durata  del  contratto,  e' dovuto un corrispettivo in
misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.