Art. 45.
                        Obblighi del locatore
  1.  Il  locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con le
relative  pertinenze,  in  perfetta  efficienza, completa di tutte le
dotazioni  di  sicurezza,  munita  dei  documenti  necessari  per  la
navigazione   e   coperta   dall'assicurazione   di  cui  alla  legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 45.
              - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 si veda la nota
          all'art. 41.