Art. 35. 
                           Norme abrogate 
 
  1. Sono e restano abrogate le seguenti  disposizioni,  fatti  salvi
gli effetti gia' prodotti: 
    a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472; 
    b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971; 
    c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n.
454; 
    d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione  degli  articoli
7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione  dei  decreti
legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 
22; 24; 30; 
    e) regio decreto 16  marzo  1942,  n.  699,  ad  eccezione  degli
articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e  fino
all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32; 
    f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702; 
    g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502; 
    h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254; 
    i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641; 
    l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077; 
    m) legge 14 marzo 1958, n. 251; 
    n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione  degli  articoli  2
primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi  nel
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19  e  20,
primo comma, fino  all'emanazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25,  secondo  comma;  78;
80; 84; 85; 106; 107; 
    o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169; 
    p) legge 4 gennaio 1963, n. 10; 
    q) legge 2 marzo 1963, n. 364; 
    r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad  eccezione  dell'articolo  2,
primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli  aspetti  non  compresi
nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 
    s) legge 21 novembre 1966, n. 1046; 
    t) legge 9 marzo 1967, n. 212; 
    u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli  8,
dal primo al quarto comma; 9, 10, 11,13, 14,  15,  16,  17,  18,  20,
primo comma; 
    v) legge 2 luglio 1971, n. 599; 
    z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9,
14, 19 e 20; 
    aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42; 
    bb)  decreto-legge  3  luglio  1976,  n.  463,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557; 
    cc) decreto-legge 30  dicembre  1976,  n.  868,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45; 
    dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14; 
    ee) legge 5 agosto 1978, n. 472; 
    ff) legge 8 luglio 1980, n. 336; 
    gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione  degli  articoli
2, 3, 7, secondo comma; 32 per la parte relativa al trasferimento  in
soprannumero, 33 e 38; 
    hh)  decreto-legge  15  gennaio  1982,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86; 
    ii) legge 4 marzo 1982, n. 66; 
    ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2,
dal  primo  al  quarto  comma,  e  3  da  mantenere  in  vigore  fino
all'emanazione delle direttive  del  Ministro  dell'interno  previste
dall'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse  espressamente  disposto;
16, 17; 
    mm) legge 13 maggio 1985, n. 197; 
    nn) decreto-legge  27  febbraio  1987,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13  aprile  1987,  n.  149,  ad  eccezione
dell'articolo 5; 
    oo)  decreto-legge  4  agosto  1987,  n.  325,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli
articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 
    pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente  agli  articoli,
9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30,  32,  33,  34,
35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento  di  cui
all'articolo 11; 
    qq) decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  512,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  609,  ad  eccezione
degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3; 
    rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo  10,
commi 1 e 2; 
    ss) legge 21 marzo 2001, n. 75; 
    tt) decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio  1982,  n.
577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2,  numeri  1)  e
2); 7; 8; 10,  successivamente  all'emanazione  del  decreto  di  cui
all'articolo 21, comma 2, del presente decreto  legislativo;  11,  ad
eccezione dei commi 2,  3,  4  e  5,  da  mantenere  in  vigore  fino
all'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  del
presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei  commi  2,
3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del  decreto  di
cui all'articolo 22, comma 3. 
 
          Note all'art. 35:
              -  La  legge  27 dicembre  1941, n. 1570, abrogata, con
          esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
          decreto  recante  «Nuove  norme  per  l'organizzazione  dei
          servizi antincendi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          3 febbraio 1942, n. 27.
              - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, abrogata, con
          esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
          decreto   recante   «Norme  sullo  stato  giuridico  e  sul
          trattamento  economico  del personale non statale del Corpo
          nazionale   dei   vigili   del  fuoco»  e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30 giugno
          1942, n. 152.
              -  La  legge  13 maggio  1961,  n.  469,  abrogata, con
          esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
          decreto  recante  «Ordinamento dei servizi antincendi e del
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e stato giuridico e
          trattamento  economico  del  personale  dei  sottufficiali,
          vigili  scelti  e vigili del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco»   e'   pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1961, n. 145.
              -  La  legge  26 luglio  1965,  n.  966,  abrogata, con
          esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
          decreto  recante «Disciplina delle tariffe, delle modalita'
          di   pagamento  e  dei  compensi  al  personale  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco per i servizi a pagamento»
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1965, n.
          204.
              -  La  legge  8 dicembre  1970,  n.  996, abrogata, con
          esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
          decreto  recante  «Norme  sul  soccorso e l'assistenza alle
          popolazioni  colpite  da calamita' - Protezione civile», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 dicembre 1970, n.
          317.
              -  La  legge  27 dicembre  1973,  n. 850, abrogata, con
          esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
          decreto   recante:   «Aumento   degli  organici  del  Corpo
          nazionale   dei   vigili   del  fuoco»  e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1973, n. 334.
              - Per l'argomento della legge 23 dicembre 1980, n. 930,
          vedi nota all'art. 26.
              -  La  legge  7 dicembre  1984,  n.  818, abrogata, con
          esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
          decreto  recante:  «Nulla osta provvisorio per le attivita'
          soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi, modifica
          degli  articoli 2  e  3  della legge 4 marzo 1982, n. 66, e
          norme  integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          18 aprile 1984, n. 338.
              -  Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51 convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  13 aprile  1987, n. 149,
          abrogata,  con esclusione delle parti indicate dall'art. 35
          del presente decreto recante: «Proroga di alcuni termini in
          materia  di  nulla osta provvisorio di prevenzione incendi»
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1987, n.
          91.
              -  Il  decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3 ottobre  1987, n. 402,
          abrogata,  con esclusione delle parti indicate dall'art. 35
          del  presente  decreto  recante: «Disciplina temporanea dei
          corsi  per  l'accesso  ai  ruoli  della  Polizia di Stato e
          provvedimenti  urgenti  a  favore  del  Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
          ottobre 1987, n. 231.
              -  La  legge  5 dicembre  1988,  n.  521, abrogata, con
          esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
          decreto  recante:  «Misure  di potenziamento delle forze di
          polizia  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 dicembre 1988, n.
          290, S.O.
              - Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 28 novembre 1996, n. 609,
          abrogata,  con esclusione delle parti indicate dall'art. 35
          del   presente   decreto   recante:  «Disposizioni  urgenti
          concernenti  l'incremento e il ripianamento di organico dei
          ruoli  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di
          razionalizzazione  per  l'impiego del personale nei servizi
          d'istituto»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30
          novembre 1996, n. 281.
              -  La  legge  10 agosto  2000,  n.  246,  abrogata, con
          esclusione  delle  parti indicate dall'art. 35 del presente
          decreto  recante:  «Potenziamento  del  Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          settembre 2000, n. 206.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
          1982, n. 577, abrogata, con esclusione delle parti indicate
          dall'art.  35  del  presente decreto recante: «Approvazione
          del  regolamento  concernente  l'espletamento  dei  servizi
          antincendi»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 20
          agosto 1982, n. 229.