Art. 63. 
                       Indicazione del prezzo 
  1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo non  pregiudicano,
salve le disposizioni concernenti le condizioni di  distribuzione  al
pubblico, l'indicazione del prezzo massimo  al  quale  il  medicinale
veterinario  puo'  essere  venduto  al  pubblico  e   la   proprieta'
industriale.