Art. 55.
            Autorizzazione all'importazione di medicinali

  1.  Le  disposizioni  degli  articoli 50,  51, 52 e 53 del presente
decreto  si  applicano  anche  alle  importazioni  di  medicinali  in
provenienza da Paesi terzi.
  2.  Gli  articoli 50,  51 e 52 non si applicano quando si tratta di
medicinali  che  provengono da Paesi con i quali la Comunita' europea
ha  concluso accordi atti a garantire che il produttore applica norme
di  buona  fabbricazione  almeno  equivalenti a quelle previste dalla
Comunita'   e  che  i  controlli  di  cui  all'articolo 52,  comma 8,
lettera b),  sono  stati  eseguiti  nel  paese di esportazione, fatto
salvo quanto disposto dagli accordi di mutuo riconoscimento.