Art. 56.
  Casi particolari di medicinali provenienti da altri Stati membri

  1.  Quando  i  medicinali  provenienti  da  altro Stato membro sono
prodotti  da  Paesi  terzi,  ciascun  lotto di medicinale deve essere
accompagnato  da  attestazione del responsabile dei controlli secondo
la legislazione dello Stato comunitario di provenienza.
  2.  L'obbligo  di  cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in
cui  il  medicinale  e'  stato  prodotto  in  uno  Stato membro della
Comunita'  europea,  ma poi esportato e reimportato nello stesso o in
altro Stato membro.