Art. 65 Natura e finalita' della Lega navale italiana 1. La Lega navale italiana e' ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalita' di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza. 2. La Lega navale italiana per il perseguimento dei propri fini istituzionali: a) e' ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni; b) si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attivita' di promozione e utilita' sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge; c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attivita' di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.
Note all'art. 65: - Il testo dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975, n. 87, e' il seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione). - Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attivita' e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformita' della presente legge. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le universita' e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno. La tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuali e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.». - L'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2000, n. 300, e' il seguente: «Art. 2 (Associazioni di promozione sociale). - 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati. 2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 3. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.». - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162.