Art. 28.
            (Dichiarazione di ultimazione della bonifica)

  Eseguite   le  opere  di  competenza  statale  previste  nel  piano
generale,  di cui all'art. 17, il Ministro per l'agricoltura e per le
foreste  fa  procedere  da  apposita  Commissione  formata da tecnici
dell'Amministrazione  delle  foreste,  dell'agricoltura  e dei lavori
pubblici  all'accertamento dei risultati generali conseguiti, al fine
di  stabilire  se  le  opere  compiute  siano  o  meno  sufficienti a
promuovere il riassetto economico del comprensorio.
  In   caso   affermativo,   provvede   a   dichiarare   ultimata  la
sistemazione,   con  la  conseguenza  che  nessuna  ulteriore  opera,
ancorche'  resa  necessaria  da  cause  di  forza maggiore, puo' piu'
essere assunta dallo Stato, in virtu' della presente legge, senza una
nuova  classificazione  del  territorio  in  comprensorio di bonifica
montana.  E'  fatta  soltanto  eccezione  per la ricostituzione degli
impianti  meccanici  per  il  prosciugamento o per la irrigazione dei
terreni,  quando  la  necessita'  della ricostituzione non dipenda, a
giudizio  del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da difetto
di manutenzione da parte dell'ente che vi era obbligato.