Art. 29.
                       (Oneri reali sui fondi)

  Le  quote  a  carico  dei  proprietari  nella  spesa di esecuzione,
manutenzione  ed  esercizio  delle  opere  di competenza dello Stato,
quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse
comune  a  piu'  fondi,  nonche'  le  quote  e  i  contributi  cui  i
consorziati  sono  tenuti  in applicazione della presente legge e per
l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per
il  rimborso  di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi
stessi  ai  consorziati  inadempienti,  costituiscono oneri reali sui
fondi  e  sono  esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per
l'imposta  fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta
e  le  relative  sovrimposte  provinciali  e  comunali. Il credito in
surrogazione deve essere trascritto.
  Alla  riscossione  si procede con le norme che regolano la esazione
delle imposte dirette.