Art. 30.
(Attribuzione ad altri   consorzi  delle  funzioni  dei  consorzi  di
                     bonifica e di prevenzione)

  Le  funzioni  dei  consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di
bonifica  montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio
amministrativo  esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneita' con
decreto  del  Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanare
di concerto con quello per i lavori pubblici.