Art. 37.

  La Giunta regionale o uno o piu' dei suoi componenti, salvo il caso
previsto  dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su
mozione  motivata,  presentata  da almeno un sesto dei componenti del
Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei
componenti stessi.
  La  mozione  di revoca deve essere posta in discussione entro sette
giorni, ma non prima di tre giorni dai la presentazione.