Art. 37. La Giunta regionale o uno o piu' dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi. La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dai la presentazione.