Art. 38.

  Le  dimissioni  rassegnate  dal  Presidente  della Giunta regionale
hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
  Alle  dimissioni,  alla  revoca  o  al decesso del Presidente della
Giunta  regionale  conseguono,  di diritto, le dimissioni dell'intera
Giunta.