Art. 62. 
                Deliberazioni del Consiglio nazionale 
 
  Le deliberazioni del Consiglio nazionale  dell'Ordine,  pronunziate
sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi  o  nel
registro e di  cancellazione,  nonche'  in  materia  disciplinare  ed
elettorale, devono essere motivate e  sono  notificate,  a  mezzo  di
ufficiale giudiziario, entro  trenta  giorni,  agli  interessati,  al
Consiglio dell'Ordine che ha  emesso  la  deliberazione,  nonche'  al
procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui  distretto  ha
sede il Consiglio.