Art. 146.

  La  misura  della  rendita di inabilita' da silicosi o da asbestosi
puo'  essere  riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per
disposizione  dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di
aumento   dell'attitudine  al  lavoro  ed  in  genere  in  seguito  a
modificazioni  delle  condizioni  fisiche  del titolare della rendita
purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla
silicosi  o  dall'asbestosi che ha dato lungo alla liquidazione della
rendita.  La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero
dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
  Il  titolare  della rendita non puo' rifiutarsi di sotto stare alle
visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente,
dall'istituto   assicuratore.   In   caso   di   rifiuto,  l'istituto
assicuratore  puo'  disporre la sospensione del pagamento di tutta la
rendita o di parte di essa.
  La  prima  revisione puo' aver luogo solo dopo che sia trascorso un
anno dalla data della manifestazione della malattia o dopo almeno sei
mesi  da  quella  della  costituzione  della  rendita. Ciascuna delle
successive  revisioni  non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un
anno dalla precedente.
  In  caso  di  insorgenza  di  complicanze  tubercolari  a carattere
fisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al presente articolo possono
aver luogo anche fuori dei termini ivi previsti.
  Le  revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o
disposte  anche  oltre il termine di quindici anni previsto dall'art.
137.
  L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della
domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.