Art. 151.

  Per  ottenere  la  liquidazione  della  rendita di passaggio di cui
all'art.   150,  l'assicurato  deve  inoltrare  domanda  all'Istituto
assicuratore  entro  il  termine  di centottanta giorni dalla data in
cui,  a  seguito  dell'esito  degli  accertamenti,  ha abbandonato la
lavorazione,  precisando  se  abbia,  trovato  occupazione  in  altra
lavorazione  non  prevista  nella  tabella  allegato  n.  8  o se sia
disoccupato.
  La  domanda,  corredata  da  dichiarazione  del  datore  di  lavoro
attestante  l'abbandono  della  lavorazione  e  la misura dell'ultima
retribuzione, deve essere accompagnata:
    a)  nel  caso  in  cui  l'assicurato abbia trovato occupazione in
altra  lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla
dichiarazione   del   datore  di  lavoro  silla  natura  della  nuova
lavorazione e sulla misura della retribuzione relativa;
    b)  nel  caso  in  cui  l'assicurato sia disoccupato, da relativa
attestazione degli organi competenti.