Art. 176. Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo e' punito con la ammenda da, lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa l'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire ottantamila.