Art. 176.

  Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto
costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque  violi le disposizioni del
presente  capo  e'  punito  con  la  ammenda  da, lire duemila a lire
ventimila  per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta
la  violazione  stessa l'importo complessivo dell'ammenda non puo' in
ogni caso superare le lire ottantamila.