Art. 22. Il riposo domenicale e settimanale dei minori e disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia. In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato. Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonche' in riprese dirette della Radio-televisione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica.