Art. 22.

  Il  riposo domenicale e settimanale dei minori e disciplinato dalle
disposizioni vigenti in materia.
  In   ogni   caso,  ai  minori  deve  essere  assicurato  un  riposo
continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.
  Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonche' in
riprese  dirette  della Radio-televisione, il riposo settimanale puo'
essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica.