Art. 20. Trasporto 1. La normativa regionale definisce gli adempimenti concernenti il trasporto, necessari a garantire un adeguato controllo sulla movimentazione degli effluenti e delle acque reflue di cui al presente Titolo, prevedendo una documentazione di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; b) la natura e la quantita' degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate; c) l'identificazione del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato ai sensi dell'art. 18. 2. Le regioni stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 1, nonche' le forme di semplificazione della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole dimensioni con produzione di azoto non superiore a 6000 Kg azoto/anno.