Art. 20.
                              Trasporto
  1.  La normativa regionale definisce gli adempimenti concernenti il
trasporto,   necessari   a  garantire  un  adeguato  controllo  sulla
movimentazione  degli  effluenti  e  delle  acque  reflue  di  cui al
presente  Titolo,  prevedendo  una  documentazione di accompagnamento
contenente almeno le seguenti informazioni:
    a) gli  estremi  identificativi  dell'azienda  da  cui origina il
materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
    b) la  natura  e  la  quantita'  degli  effluenti e/o delle acque
reflue trasportate;
    c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
    d) gli  estremi  identificativi  dell'azienda  destinataria e del
legale rappresentante della stessa;
    e) gli   estremi   della   comunicazione   redatta   dal   legale
rappresentante  dell'azienda  da cui origina il materiale trasportato
ai sensi dell'art. 18.
  2.  Le  regioni stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della
documentazione di cui al comma 1, nonche' le forme di semplificazione
della  documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato
tra  terreni  in  uso alla stessa azienda da cui origina il materiale
trasportato  ovvero  nel  caso  di aziende con allevamenti di piccole
dimensioni   con   produzione  di  azoto  non  superiore  a  6000  Kg
azoto/anno.