Art. 52.
                  (Diritto al trattamento normale)

  L'ufficiale,  il  sottufficiale e il militare di truppa che cessano
dal  servizio  permanente  o continuativo hanno diritto alla pensione
normale  se hanno raggiunto una anzianita' di almeno quindici anni di
servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
  Nel  caso  di cessazione dal servizio permanente o continuativo per
raggiunti  limiti  di  eta'  il militare consegue la pensione normale
anche  se  ha  un'anzianita'  inferiore  a  quella indicata nel comma
precedente.
  L'ufficiale,  il  sottufficiale e il militare di truppa che cessano
dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per
perdita  del  grado  hanno  diritto  alla  pensione  normale se hanno
compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
  Per   i   militari   non  appartenenti  al  servizio  permanente  o
continuativo  e'  necessaria,  ai  fini  del  diritto  alla  pensione
normale, una anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo.
  All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano
dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto
a  pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto purche' abbiano
compiuto un anno intero di servizio effettivo.
  Al  personale  che,  per  effetto di successivi richiami, raggiunga
un'anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo e' liquidata
la  pensione,  previa  rifusione della indennita' per una volta tanto
precedentemente percepita.
  Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51.