Art. 56.
           (Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto)

  L'ufficiale   cessato  dal  servizio  permanente  per  eta'  o  per
invalidita'  e  collocato  direttamente  nella  riserva  o in congedo
assoluto,   al   compimento   in   tali   posizioni   di  un  periodo
corrispondente  a  quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della
legge  10  aprile  1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della
pensione   sulla   base   dello   stipendio  e  degli  altri  assegni
pensionabili  da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici
di  cui  all'art.  1  del  decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.
  Analogo  diritto  spetta  al  termine  del  periodo di cui al comma
precedente,  in  relazione  alla  minore  durata  della permanenza in
ausiliaria,  all'ufficiale  collocato  nella  riserva  o  in  congedo
assoluto   dalla  categoria  dell'ausiliaria  in  applicazione  degli
articoli 51 e 56 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113.