Art. 58.
(Non  cumulabilita'  delle  rate  di  pensione  con  gli  assegni  di
        attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio)

  Al   personale   militare   cessato   dal   servizio  permanente  o
continuativo  per infermita', per non idoneita' agli uffici del grado
o  per  causa  a  questa  corrispondente ovvero in applicazione delle
norme  sull'avanzamento  non  competono  le  rate  del trattamento di
quiescenza  durante  il  periodo  di  tre mesi in cui, ai sensi delle
leggi  sullo  stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli
di attivita'.