Art. 62.
(Cappellani  militari,  personale  militarizzato,  della  Croce rossa
                   Italia e dell'ordine di Malta)

  Per  il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate
dello  Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce
rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano
militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si
osservano  le  disposizioni  applicabili  ai  militari  dell'Esercito
appartenenti  alle  categorie  del congedo, salvo quanto disposto nel
comma successivo.
  Il cappellano militare collocato in congedo perche' rivestito della
dignita'  vescovile  ha  diritto alla pensione prevista per ufficiale
che cessa dal servizio permanente per eta'.