Art. 82.

        Compenso individuale accessorio per il personale ATA

    1.  Al  personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni  educative,  e'  corrisposto,  con le decorrenze a fianco
indicate,  un  compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modalita'  di  seguito  indicate,  salvo restando l'eventuale residua
sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
    2.  Il compenso di cui al comma 1 e' incrementato nelle misure ed
alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3.
    3.  Ai  sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a
decorrere dal 1° gennaio 2006 il Compenso incentivante accessorio, di
cui  al  comma 1,  e' incluso nella base di calcolo utile ai fini del
trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive
gia' previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
    4.  A  decorrere  dal  31 dicembre  2007, al fine di garantire la
copertura  dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari
della   disciplina   del  trattamento  di  fine  rapporto,  e'  posto
annualmente  a  carico  delle  disponibilita'  complessive  del fondo
dell'istituzione  scolastica  di cui all'art. 84, comma 1, un importo
pari  al  6,91%  del  valore  del  Compenso  incentivante  accessorio
effettivamente  corrisposto  in  ciascun  anno.  Conseguentemente, il
fondo  e'  annualmente  decurtato  dell'ammontare  occorrente  per la
copertura  dei  maggiori  oneri per il personale che progressivamente
sara' soggetto alla predetta disciplina.
    5.  Il  compenso  di  cui  al  comma 1,  per il personale a tempo
determinato, e' corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
      a) dalla  data  di  assunzione  del  servizio, per ciascun anno
scolastico,  al  personale  ATA  con  rapporto  di  impiego  a  tempo
determinato  su  posto  vacante  e  disponibile  per  l'intera durata
dell'anno scolastico;
      b) dalla  data  di assunzione del servizio, e per un massimo di
dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto
di  impiego  a  tempo  determinato  fino  al  termine delle attivita'
didattiche.
    6.   Nei   confronti   del  direttore  dei  servizi  generali  ed
amministrativi  detto  compenso  viene  corrisposto nell'ambito delle
indennita' di direzione di cui all'art. 56.
    7.  Il  compenso  individuale  accessorio  in questione spetta in
ragione  di  tante  mensilita'  per  quanti  sono  i mesi di servizio
effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
    8. Per  i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio  inferiori  al mese detto compenso e' liquidato al personale
in  ragione  di  1/30  per  ciascun  giorno  di  servizio  prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
    9.  Nei  casi  di  assenza  per  malattia  si  applica l'art. 17,
comma 8, lettera a).
    10.  Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che
comportino  la  riduzione  dello  stipendio  il  compenso medesimo e'
ridotto nella stessa misura.
    11.  Nei  confronti del personale ATA con contratto part-time, il
compenso  in questione e' liquidato in rapporto all'orario risultante
dal contratto.
    12.  Il  compenso  di  cui trattasi e' assoggettato alle ritenute
previste  per  i  compensi  accessori.  Alla sua liquidazione mensile
provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
    13. A tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato,
a   valere   sulle   risorse   derivanti  dalle  economie  realizzate
nell'applicazione  progressioni economiche di cui all'art. 7 del CCNL
7 dicembre 2005 (22 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per
l'anno  2006)  e dal contenimento della spesa del personale ATA (96,3
milioni  di  euro  al lordo degli oneri riflessi per l'anno 2007), e'
corrisposta  un  compenso una-tantum pari a Euro344,65 in ragione del
servizio prestato nel biennio contrattuale 2006/2007.