Art. 84.

                  Fondo dell'istituzione scolastica

    1.  Le  risorse destinate al finanziamento del fondo di Istituto,
gia'  definite  ai  sensi  dell'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005, sono
incrementate,  a decorrere dal 31 dicembre 2007 ed a valere sull'anno
2008,  di  un importo pari a Euro 2,36 mensili pro-capite per tredici
mensilita'  per  ogni  unita' di personale in servizio al 31 dicembre
2005,  corrispondente  allo 0,11% della massa salariale alla predetta
data.
    2.  Gli  incrementi  previsti all'art. 5, comma 1, I e II alinea,
del  CCNL  7 dicembre  2005 ricevono nel presente accordo una diversa
finalizzazione,  poiche'  destinate  a  coprire  gli  oneri derivanti
dall'applicazione   degli   articoli 82   e  83  del  presente  CCNL,
conseguentemente  sono  stornati  in  via  definitiva  dalle  risorse
complessive del fondo a decorrere dall'anno 2006.

                                Art. 85.


Nuovi  criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del
                  fondo dell'istituzione scolastica

    1.  A decorrere dal 31 dicembre 2007, l'importo complessivo delle
risorse  del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84 del
presente   CCNL,   sono   ripartite,   annualmente,  tra  le  singole
istituzioni  scolastiche  ed  educative,  in  relazione  ai  seguenti
criteri:
      15%  in  funzione  del  numero  delle  sedi  di  erogazione del
servizio;
      68%  in  funzione  del  numero  degli  addetti  individuati dai
decreti  interministeriali  quale  organico  di  diritto  di tutto il
personale  docente e del personale amministrativo, educativo, tecnico
ed ausiliario;
      17%  in  funzione  del  numero  degli  addetti  individuati dal
decreto  interministeriale  quale  organico  di diritto del personale
docente degli istituti secondari di secondo grado.
    2. I criteri definiti dal comma 1 ed i conseguenti valori unitari
che  ne  discendono  saranno  oggetto di aggiornamento nei successivi
bienni  contrattuali,  al  fine di renderli compatibili con le future
risorse  contrattuali, con le variazioni delle sedi di erogazioni del
servizio   e  dell'organico  di  diritto,  nonche'  con  gli  effetti
derivanti dall'art. 82, comma 4, art. 83, comma 3 e art. 56, comma3.
    3.  A  seguito dell'introduzione dei criteri definiti al comma 1,
in sede di apposita sequenza contrattuale da concludersi entro trenta
giorni  dalla  definitiva  sottoscrizione  del  presente CCNL saranno
individuati  gli esatti valori unitari annui relativi a ciascuna sede
di erogazione e addetto individuato dall'organico di diritto.