Art. 28. 
1. A decorrere dall'anno 1988, e' autorizzato un  contributo  massimo
di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna
da destinare ai comuni dell'Isola che si trovano nelle condizioni in-
dicate nell'articolo 6, settimo comma, della legge 22 dicembre  1984,
n. 887. La  relativa  documentazione,  a  firma  del  sindaco  e  del
segretario generale del comune, deve essere  presentata,  a  pena  di
decadenza, alla Regione entro il termine perentorio del  28  febbraio
di ciascuno anno per l'esercizio precedente. 
 
          Nota all'art. 28, comma 1:
            Il  settimo  comma  dell'art.  6  della legge n. 887/1984
          (Legge  finanziaria  1985)  prevede  che:  "Ai  comuni  che
          abbiano   provveduto   all'assorbimento  delle  istituzioni
          pubbliche di assistenza e beneficenza in base  a  norme  di
          leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di
          cui all'art. 26- bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n.
          38,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23
          aprile 1981, n. 153, e'  corrisposto  per  l'anno  1985  un
          contributo  straordinario  pari agli oneri per il personale
          da esse provenienti. I comuni sono tenuti a  comunicare  al
          Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma
          del  sindaco  e del segretario comunale, l'importo relativo
          alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena  di
          decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati
          dalla  quota  del  fondo perequativo di cui alla lettera c)
          dell'art. 4- bis del decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.
          55,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26
          aprile 1983, n. 131".