Art. 30. 
1. Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n.  24,
convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo  svolgimento
di attivita' utili, e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire  75
miliardi per l'anno 1988. Anche per tale  esercizio  resta  ferma  la
facolta' del comune di Palermo di  procedere  all'assunzione  di  non
piu' di 200 unita' di lavoratori, di quelle previste all'articolo  8,
comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via
transatoria ed urgente, alle necessita'  derivanti  dall'esigenza  di
assicurare  l'esercizio  delle   funzioni   di   direzione   tecnico-
amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo
1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96. A tal fine si  applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre
1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  novembre
1987, n. 452. 
2. Con le medesime modalita' previste dal  comma  1  e'  concesso  al
comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di 20  miliardi
per  l'anno  1988  per  opere  urgenti  di  riassetto  urbano  e  del
territorio. All'onere derivante dal presente comma si fa  fronte  con
riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo  18
della legge 1› marzo 1986, n. 64. 
3. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato  con  decreto-
legge 2 agosto 1984, n. 409,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 settembre 1984, n.  618,  e'  autorizzata  per  l'anno  1988
l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, per essere  ripartita  con  le
modalita' di cui  all'articolo  10,  comma  1,  del  decreto-legge  4
settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
novembre 1987, n. 452. 
 
          Note all'art. 30, comma 1:
             - Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 24/1986 (Interventi
          urgenti per la manutenzione e salvaguardia  del  territorio
          nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta'
          di   Palermo)   stabilisce   che:   "All'esecuzione   degli
          interventi  di  cui   al   comma   precedente   (interventi
          indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del
          territorio,  nonche' del patrimonio artistico e monumentale
          della citta' da effettuarsi in economia) il comune provvede
          sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove  occorra,
          il comune puo' far ricorso a contratti di diritto privato a
          termine  per  l'utilizzazione,  sino ad un massimo di mille
          unita',   di   lavoratori,    avviati    dall'ufficio    di
          collocamento,  residenti nel comune di Palermo ed iscritti,
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  nelle
          liste  di collocamento con qualifiche del settore edilizio.
          I predetti contratti non possono avere durata  superiore  a
          sei  mesi  e sono rinnovabili, per comprovare esigenze, una
          sola volta per altri sei mesi".
             - Il comma 17 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge
          finanziaria 1987) prevede che: "Per le finalita' di cui  al
          decreto-legge  12  febbraio  1986,  n. 24, convertito dalla
          legge 9 aprile  1986,  n.  96,  e'  disposto  un  ulteriore
          finanziamento  di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il
          limite di 1.000 unita' previsto dall'art. 1, comma  2,  del
          citato  decreto-legge  n.  24  del  1986 e' elevato a 2.000
          unita'. La quota  in  aumento  e'  destinata  a  favore  di
          soggetti che non abbiano gia' beneficiato dei contratti nel
          1986".
             -  Il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 366/1987 (Proroga
          del trattamentto straordinario  di  integrazione  salariale
          dei   lavoratori  dipendenti  dalla  GEPI,  disciplina  del
          reimpiego di dipendenti licenziati da imprese  meridionali,
          misure  per  la  soppressione  di  capacita'  produttive di
          fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il  finanziamento
          di  lavori  socialmente utili nell'area napoletana e per la
          manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio
          artistico e monumentale della citta'  di  Palermo,  nonche'
          interventi  a favore dei lavoratori dipendenti da datori di
          lavoro privati operanti nelle  province  di  Sondrio  e  di
          Bolzano  interessate  dagli  eventi  alluvionali del luglio
          1987) prevede che: "Nell'ambito dello stanziamento  di  cui
          all'art. 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
          non  piu'  di  200  unita' di lavoratori di quelle previste
          nello stesso comma possono essere  assunte  dal  comune  di
          Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle
          necessita'    derivanti    dall'esigenza    di   assicurare
          l'esercizio   delle   funzioni   di   direzione    tecnico-
          amministrativa  e  di  controllo degli interventi di cui al
          comma 1. A tal fine il comune puo' assumere, con  contratto
          di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con
          le  procedure  di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n.
          24,  convertito  dalla  legge  9  aprile  1986,  n.  96,  i
          lavoratori  residenti  nel medesimo comune alla data del 1›
          gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le
          corrispondenti qualifiche".
          Nota all'art. 30, comma 2:
             L'art. 18 della legge n.  64/1986  (Disciplina  organica
          dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno)  reca  le
          disposizioni finanziarie in ordine alla predetta legge.
          Note all'art. 30, comma 3.
             - IL D.L. n. 409/1984 reca norme  sul  finanziamento  di
          progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana
          e  proroga  degli  interventi  in  favore dei dipendenti da
          imprese  di  navigazione  assoggettate  ad  amministrazione
          straordinaria.
             Il  comma  1  dell'art.  10 del D.L. n. 366/1987 (per il
          titolo si veda nelle note all'art.  30,  comma  1)  prevede
          che:
             "Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con
          decreto-legge   2  agosto  1984,  n.  409,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984,  n.  618,  e'
          autorizzata,  per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90
          miliardi, da  iscriversi  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'interno, per essere ripartita fra il comune
          e la  provincia  di  Napoli  sulla  base  di  un  programma
          concertato  tra  le  due  amministrazioni  interessate.  Le
          modalita' di erogazione delle somme  a  favore  degli  enti
          locali   interessati  sono  disciplinate  con  decreto  del
          Ministro dell'interno".