Art. 30. 1. Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attivita' utili, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1988. Anche per tale esercizio resta ferma la facolta' del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non piu' di 200 unita' di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transatoria ed urgente, alle necessita' derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico- amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. 2. Con le medesime modalita' previste dal comma 1 e' concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di 20 miliardi per l'anno 1988 per opere urgenti di riassetto urbano e del territorio. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64. 3. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto- legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e' autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.
Note all'art. 30, comma 1: - Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 24/1986 (Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo) stabilisce che: "All'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente (interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta' da effettuarsi in economia) il comune provvede sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune puo' far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione, sino ad un massimo di mille unita', di lavoratori, avviati dall'ufficio di collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti contratti non possono avere durata superiore a sei mesi e sono rinnovabili, per comprovare esigenze, una sola volta per altri sei mesi". - Il comma 17 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: "Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e' disposto un ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1.000 unita' previsto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 e' elevato a 2.000 unita'. La quota in aumento e' destinata a favore di soggetti che non abbiano gia' beneficiato dei contratti nel 1986". - Il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 366/1987 (Proroga del trattamentto straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987) prevede che: "Nell'ambito dello stanziamento di cui all'art. 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non piu' di 200 unita' di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessita' derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico- amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune puo' assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1 gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche". Nota all'art. 30, comma 2: L'art. 18 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) reca le disposizioni finanziarie in ordine alla predetta legge. Note all'art. 30, comma 3. - IL D.L. n. 409/1984 reca norme sul finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria. Il comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 366/1987 (per il titolo si veda nelle note all'art. 30, comma 1) prevede che: "Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e' autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalita' di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno".