Art. 30. 
                      (Bacino regionale pilota) 
 
  1. Entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge il Ministro del lavori pubblici, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per  le
particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio  sismico
e di inquinamento delle acque,  procedere  alla  predisposizione  del
piano di  bacino,  come  previsto  dalla  presente  legge,  gia'  con
riferimento agli interventi  da  effettuare  nel  triennio  1989-1991
sperimentando in tale sede  la  prima  formulazione  delle  normative
tecniche  di  cui  all'articolo  2,  dei  metodi  e  criteri  di  cui
all'articolo 17 e delle modalita' di coordinamento  con  i  piani  di
risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti  previsti  dalle
disposizioni  vigenti.  Limitatamente  all'ambito  territoriale   del
bacino predetto, e' inoltre autorizzato  il  recepimento  anticipato,
rispetto  al   restante   territorio   nazionale,   delle   direttive
comunitarie rilevanti rispetto alle finalita' della presente legge. 
  2. Il Comitato dei  ministri  di  cui  all'articolo  4  formula  le
opportune direttive per l'attuazione delle finalita' di cui al  comma
1, stabilendo tempi e modalita' della sperimentazione, e  costituisce
uno speciale comitato di bacino composto  pariteticamente  da  membri
designati dalla regione  e  da  Ministri  dell'ambiente,  dei  lavori
pubblici, dell'agricolutura e delle foreste, per i beni culturali  ed
ambientali e per il coordinamento della protezione civile. 
  Al termine della sperimentazione, il predetto  comitato  di  bacino
trasmette  una  relazione  sull'attivita',  sui  risultati  e   sulle
indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del  suolo  ed
al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. 
  3. Per il finanziamento degli studi, progetti  ed  opere  necessari
all'attuazione delle finalita' di cui al comma 1  e'  autorizzata  la
spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di
previsione del Ministero del tesoro per  il  1989,  1990  e  1991  in
ragione di lire 20 miliardi annui,  e'  ripartita  dal  Comitato  dei
ministri di cui  all'articolo  4,  sentita  la  regione  interessata.
Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla  regione
competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello
schema adottato in base alle disposizioni dell'articolo 31.