Art. 24 
                            (Inosservanza 
                  delle prescrizioni amministrative) 
 
1.  Chiunque  effettui  esportazioni  o  transito  di  materiali   di
armamento  in  violazione   delle   condizioni   di   consegna   alla
destinazione  indicata  nella  richiesta  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  e'
punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la  multa  da
due a cinque decimi del valore dei contratti.