Art. 25 
                    (Mancanza dell'autorizzazione) 
 
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, colui  che  senza
l'autorizzaionz  di  cui  all'articolo  13   effettua   esportazione,
importazione o transito di materiali di  armamento,  contemplati  nei
decreti di cui all'articolo 2, comma 3, e' punito con  la  reclusione
da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni. 
2. Chiunque ponga  in  essere  trattative  in  violazione  di  quanto
disposto all'articolo 9, e' punito con la reclusione fino  a  quattro
anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni. 
3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli
organi  preposti  come  destinati  all'esportazione,  non   risultino
accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.