Art. 25 (Mancanza dell'autorizzazione) 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza l'autorizzaionz di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni. 2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, e' punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni. 3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.