Art. 26 
                      (Obbligo di comunicazione 
                 da parte dell'autorita' giudiziaria) 
 
1. L'autorita' giudiziaria che procede per  i  reati  previsti  dagli
articoli 23, 24 e 25 ne da' comunicazione immediata al Ministro degli
affari esteri e al Ministro della difesa ai  fini  dell'adozione  dei
provvedimenti di rispettiva competenza.