Art. 27 
                   (Norme sull'attivita' bancaria) 
 
1.  Tutte  le  transazione  bancarie  in  materia  di   esportazione,
importazione e transito di  materiali  di  armamento,  come  definiti
dell'articolo 2, vanno notificate al Ministero del tesoro. 
2. Il Ministro del tesoro,  entro  30  giorni  dalla  notifica,  deve
autorizzare, in base a quanto  stabilito  della  presente  legge,  lo
svolgimento delle operazioni bancarie. 
3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve  contenere
un capitolo sull'attivita' degli istituti  di  credito  operanti  nel
territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.