Art. 25. 
    Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione 
  1.  Il  Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in  linea
generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorita' puo'
eccezionalmente  autorizzare,  per   rilevanti   interessi   generali
dell'economia  nazionale   nell'ambito   dell'integrazione   europea,
operazioni  di  concentrazione  vietate  ai  sensi  dell'articolo  6,
sempreche' esse non comportino la eliminazione della concorrenza  dal
mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente  giustificate
dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorita' prescrive
comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni  di
piena concorrenza entro un termine prefissato. 
  2. Nel caso delle operazioni di  cui  all'articolo  16  alle  quali
partecipano enti o imprese di Stati che non  tutelano  l'indipendenza
degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a  quello
dei precedenti titoli  o  applicano  disposizioni  discriminatorie  o
impongono  clausole  aventi  effetti  analoghi   nei   confronti   di
acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, puo', entro trenta giorni  dalla  comunicazione  di
cui all'articolo  16,  comma  3,  vietare  l'operazione  per  ragioni
essenziali di economia nazionale.