Art. 26. 
                     Pubblicita' delle decisioni 
  1. Le decisioni di cui agli articoli 15,  16,  18,  19  e  25  sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso  bollettino  sono
pubblicate, ove l'Autorita'  lo  ritenga  opportuno,  le  conclusioni
delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.