Art. 40.
          Territorialita' delle operazioni intracomunitarie
  1. Gli acquisti  intracomunitari  sono  effettuati  nel  territorio
dello  Stato  se  hanno  per  oggetto  beni, originari di altro Stato
membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10
del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  economica  europea  (a),
spediti  o  trasportati  dal  territorio  di  altro  Stato membro nel
territorio dello Stato.
  2.  L'acquisto  intracomunitario  si   considera   effettuato   nel
territorio dello Stato quando l'acquirente e' ivi soggetto d'imposta,
salvo  che  sia  comprovato  che  l'acquisto e' stato assoggettato ad
imposta in altro Stato membro di destinazione del bene.  E'  comunque
effettuato  senza  pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario
di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni  stessi
risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel
territorio  di  tale  Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per
acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta  designato  come
debitore dell'imposta relativa.
  3.  In  deroga  all'articolo  7,  secondo  comma,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  (b),   si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base
a   cataloghi,  per  corrispondenza  e  simili,  di  beni  spediti  o
trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da
altro Stato membro nei confronti  di  persone  fisiche  non  soggetti
d'imposta   ovvero   di   cessionari   che   non   hanno  optato  per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari  ai  sensi
dell'articolo  38,  comma  6,  ma  con  esclusione  in tal caso delle
cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma  importati
dal   cedente  in  altro  Stato  membro,  si  considerano  spediti  o
trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
  4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
    a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle  di  beni
da  installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633 (b);
    b)  alle  cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa,
effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso
dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni  e  sempreche'  tale
limite  non  sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione
non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate  da  parte  di
soggetti  passivi  in  altro  Stato  membro  che hanno ivi optato per
l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
  5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le  rela-
tive  prestazioni  di  intermediazione, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se ivi ha inizio  la  relativa  esecuzione,  a
meno  che  non  siano  commesse  da  soggetto  passivo in altro Stato
membro;  le  suddette  prestazioni  si  considerano  in   ogni   caso
effettuate  nel territorio dello Stato se il committente delle stesse
e' ivi soggetto passivo d'imposta.
  6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633 (b), si
considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorche' eseguite
nel territorio di altro Stato membro, le  prestazioni  accessorie  ai
servizi  di  trasporto  intracomunitario e le relative prestazioni di
intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio
dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate  nel
territorio  dello  Stato,  ancorche'  ivi  eseguite,  se  rese  ad un
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.
  7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il  trasporto,
con  qualsiasi  mezzo,  di beni con luogo di partenza e di arrivo nel
territorio di due Stati membri  anche  se  vengono  eseguite  singole
tratte   nazionali  nel  territorio  dello  Stato  in  esecuzione  di
contratti    derivati.     Costituiscono,     altresi',     trasporti
intracomunitari   le   prestazioni  di  vettoriamento,  rese  tramite
condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti  in  altri
Stati membri o da questi provenienti.
  8.  Le  prestazioni  di intermediazione, diverse da quelle indicate
nei commi 5 e  6  e  da  quelle  relative  alle  prestazioni  di  cui
all'articolo  7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (b), relative ad  operazioni
su  beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
se relative  ad  operazioni  ivi  effettuate,  con  esclusione  delle
prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato
membro.  Se  il  committente  della prestazione di intermediazione e'
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la  prestazione
si    considera    ivi    effettuata   ancorche'   l'operazione   cui
l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.
  9. Non si considerano effettuate  nel  territorio  dello  Stato  le
cessioni   intracomunitarie   di   cui  all'articolo  41  nonche'  le
prestazioni di trasporto intracomunitario,  quelle  accessorie  e  le
prestazioni  di  intermediazione  di  cui  ai  commi  5, 6 e 8 rese a
soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.
__________________
   (a) Il testo degli articoli 9 e 10 del Trattato  istitutivo  della
Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n.
1203, e' il seguente:
   "Art.  9.  -  1. La Comunita' e' fondata sopra una unione doganale
che si estende al complesso  degli  scambi  di  merci  e  importa  il
divieto,  fra  gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e
all'esportazione e di qualsiasi tassa di  effetto  equivalente,  come
pure  l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con
i paesi terzi.
   2. Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e  del  capo  2  del
presente  titolo  si  applicano  ai  prodotti  originari  degli Stati
membri, e ai prodotti provenienti da paesi terzi che  si  trovano  in
libera pratica negli Stati membri".
   "Art.  10.  -  1.  Sono considerati in libera pratica in uno Stato
membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano  state
adempiute  in  tale  Stato  le formalita' d'importazione e riscossi i
dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e  che  non
abbiano  beneficiato  di un ristorno totale o parziale di tali dazi e
tasse.
   2. La commissione, entro  la  fine  del  primo  anno  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore del presente Trattato, determina i metodi di
collaborazione  amministrativa  per   l'applicazione   dell'art.   9,
paragrafo  2,  avendo  riguardo  alla necessita' di attenuare, quanto
piu' e' possibile, le formalita' imposte al commercio.
   Entro la fine del primo anno a decorrere  dall'entrata  in  vigore
del  presente  Trattato,  la  commissione  determina  le disposizioni
applicabili, nel traffico tra Stati membri, alle merci originarie  da
un  altro  Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati
usati prodotti che non sono stati sottoposti  ai  dazi  doganali  ne'
alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro
esportatore,  ovvero  che abbiano beneficiato di un ristorno totale o
parziale di tali dazi o tasse.
   Nello  stabilire  tali  disposizioni,  la  commissione  prende  in
considerazione  le  norme previste per l'abolizione dei dazi doganali
all'interno della Comunita' e per la progressiva  applicazione  della
tariffa doganale comune".
   (b)  Il  testo  dell'art.  7  del  D.P.R.  633/1972 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), cosi'  come  modificato
da ultimo dall'art. 57 del presente decreto, e' il seguente:
   "Art.   7  (Territorialita'  dell'imposta).  -  Agli  effetti  del
presente decreto:
   a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio
della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e  di
Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
   b)  per  "Comunita'"  o "territorio della Comunita'" si intende il
territorio corrispondente  al  campo  di  applicazione  del  Trattato
istitutivo   della   Comunita'  economica  europea  con  le  seguenti
esclusioni, oltre quella indicata  nella  lettera  a):    1)  per  la
Repubblica ellenica, il Monte Athos;
   2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed
il territorio di Busingen;
   3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
   4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
   c)  il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi
nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del  Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
   Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello
Stato   se  hanno  per  oggetto  beni  immobili  ovvero  beni  mobili
nazionali,  comunitari  o  vincolati  al  regime   della   temporanea
importazione,  esistenti  nel  territorio  dello  stesso  ovvero beni
mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati
nel territorio  dello  Stato  dal  fornitore  o  per  suo  conto.  Si
considerano   altresi'  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  le
cessioni di  beni  nei  confronti  di  passeggeri  nel  corso  di  un
trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il
trasporto   ha  inizio  nel  territorio  dello  Stato;  si  considera
intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo  siti
in  Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo  punto  di
sbarco.
   Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio
dello  Stato  quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel
territorio stesso  o  da  soggetti  ivi  residenti  che  non  abbiano
stabilito  il  domicilio  all'estero,  nonche'  quando  sono  rese da
stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e  residenti
all'estero;  non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono rese da stabili  organizzazioni  all'estero  di  soggetti
domiciliati  o  residenti  in  Italia.  Per  i soggetti diversi dalle
persone fisiche, agli effetti del  presente  articolo,  si  considera
domicilio  il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello
in cui si trova la sede effettiva.
   In deroga al precedente comma:
     a) le prestazioni di servizi relative a beni immobili,  comprese
le  perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla
preparazione  e   al   coordinamento   dell'esecuzione   dei   lavori
immobiliari,  si  considerano  effettuate  nel territorio dello Stato
quando l'immobile e' situato nel territorio stesso;
     b) le prestazioni di servizi, comprese le  perizie,  relative  a
beni   mobili  materiali  e  le  prestazioni  di  servizi  culturali,
scientifici, artistici, sportivi,  didattici,  ricreativi  e  simili,
nonche'  le  operazioni  di  carico,  scarico, manutenzione e simili,
accessorie ai  trasporti  di  beni,  si  considerano  effettuate  nel
territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
     c)  le  prestazioni  di  trasporto si considerano effettuate nel
territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
     d) le prestazioni derivanti  da  contratti  di  locazione  anche
finanziaria,  noleggio  e simili di beni mobili materiali diversi dai
mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al  numero  2)
del  secondo  comma  dell'art.  3,  le  prestazioni pubblicitarie, di
consulenza  e  assistenza  tecnica  o  legale,  comprese  quelle   di
formazione  e  di  addestramento  del  personale,  di  elaborazione e
fornitura di dati e simili, le  prestazioni  relative  ad  operazioni
bancarie,  finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti al
personale, nonche' le prestazioni di  intermediazione  inerenti  alle
suddette   prestazioni   e   quelle   inerenti   all'obbligo  di  non
esercitarle, si considerano effettuate  nel  territorio  dello  Stato
qundo  sono  rese  a  soggetti  domiciliati nel territorio stesso o a
soggetti  ivi  residenti  che  non  hanno  stabilito   il   domicilio
all'estero  e  quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati o residenti all'estero, a  meno  che  non  siano
utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea.
     e) le prestazioni di servizi di cui alla lettera precedente rese
a  soggetti  domiciliati  o  residenti  in  altri  Stati membri della
Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio
dello  Stato  qando  il  destinatario   non   e'   soggetto   passivo
dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
     f)  le  prestazioni  di  servizi di cui alla lettera e), escluse
quelle di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura di
dati e simili, rese a soggetti domiciliati e  residenti  fuori  della
Comunita'  economica europea nonche' quelle derivanti da contratti di
locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto
rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa
ovvero domiciliati o residenti nei  territori  esclusi  a  norma  del
primo  comma  ovvero  da  stabili  organizzazioni  operanti  in detti
territori, si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello  Stato
quando  sono  ivi  utilizzate;  queste ultime prestazioni, se rese da
soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti  domiciliati  o
residenti  fuori  della  Comunita'  economica europea, si considerano
effettuate nel territtorio dello  Stato  quando  sono  utilizzate  in
Italia o in altro Stato membro della Comunita' stessa.
   Non  si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello  Stato le
cessioni  all'esportazione,  le  operazioni  assimilate  a   cessioni
all'esportazione  e  i  servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9".