Art. 42 
                              Collaudi 
  1. Il collaudo degli impianti di cui al secondo comma dell'articolo
7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, eseguito con le modalita' di
cui agli articoli 43, 44, e 45,  per  i  tipi  di  impianti  definiti
all'articolo 7 lettere a), c), d), e), f). 
  2. Con le norme di esecuzione del presente decreto  sono  stabilite
le modalita' per l'esecuzione  delle  prove  di  collaudo  per  altri
impianti  nucleari.   Dette   norme   possono   prevedere   procedure
semplificate rispetto a quelle previste dal presente capo.