Art. 42 Collaudi 1. Il collaudo degli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, eseguito con le modalita' di cui agli articoli 43, 44, e 45, per i tipi di impianti definiti all'articolo 7 lettere a), c), d), e), f). 2. Con le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite le modalita' per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri impianti nucleari. Dette norme possono prevedere procedure semplificate rispetto a quelle previste dal presente capo.