Art. 53
               Condizioni per l'iscrizione nel Registro

    1.   Possono   iscriversi  nella  sezione  del  registro  di  cui
  all'articolo  52,  comma  1, lettera a), gli organismi privati, gli
  enti e le associazioni che svolgono attivita' per l'integrazione di
  cui  all'articolo  42,  comma  1,  del  testo  unico, che abbiano i
  seguenti requisiti:
  a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarieta'
     desumibili  dall'atto  costitutivo o dallo statuto in cui devono
     essere  espressamente  previsti  l'assenza  di fini di lucro, il
     carattere  democratico  dell'ordinamento  interno, l'elettivita'
     delle   cariche  associative,  i  criteri  di  ammissione  degli
     aderenti,  i  loro  obblighi e diritti. I predetti requisiti non
     sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione
     non  lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), ai sensi del decreto
     legisiativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  b) obbligo  di  formazione  del bilancio o del rendiconto dal quale
     devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonche' le
     modalita'  di  approvazione dello stesso da parte dell'assemblea
     degli aderenti;
  c) sede  legale  in Italia e possibilita' di operativita' in Italia
     ed  eventualmente  all'estero  qualunque  sia la forma giuridica
     assunta;
  d) esperienza  almeno  biennale nel settore dell'integrazione degli
     stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione
     delle   diverse   espressioni   culturali,  ricreative,  sociali
     religiose  ed  artistiche:  della  formazione, dell'assistenza e
     dell'accoglienza degli stranieri.
    2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1, si iscrivono al registro su
  richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:
  a) copia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto o degli accordi
     degli aderenti:
  b) dettagliata  relazione  sull'attivita'  svolta  negli ultimi due
     anni;  c)  copia  del  bilancio  o  del rendiconto relativo agli
     ultimi due anni di attivita';
  d) eventuale  iscrizione  all'albo regionale delle associazioni del
     volontariato;
  e) ogni   altra   documentazione   ritenuta  utile  per  comprovare
     l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attivita' nel settore
     dell'integrazione degli stranieri;
  f) dichiarazione  redatta  e  sottoscritta  ai  sensi delle vigenti
     disposizioni  concernente  l'assenza,  nei  confronti del legale
     rappresentante  e  di  ciascuno  dei  componenti degli organi di
     amministrazione  e  di  controllo  dell'ente,  delle  condizioni
     interdittive di cui al comma 3, dell'articolo 52.
    3.  Ai  fini  di  cui  all'articolo 23, comma 2, del testo unico,
  possono  iscriversi  nel  registro di cui all'articolo 52, comma 1,
  lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel
  settore  dell'immigrazione  da  almeno  tre  anni,  in possesso dei
  requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la
  documentazione  di  cui  al comma 2, nonche' dei seguenti ulteriori
  requisiti:
  a) disponibilita'  di  strutture  alloggiative  idonee,  al fine di
     ospitare  il  cittadino  straniero  per  il quale viene prestata
     garanzia;  b)  patrimonio  e disponibilita' economica risultante
     dalla   documentazione  contabile  e  fiscale  dell'ente  o  del
     l'associazione,   adeguata  ad  assicurare  il  sostentamento  e
     l'assistenza   sanitaria  dello  straniero  per  la  durata  del
     permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.
    4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della
  richiesta  di  cui  all'art.  13,  comma 1, del testo unico, devono
  indicare  il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e
  le  relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a
  norma   dell'articolo   16,  comma  4,  lettera  b),  del  presente
  regolamento.  Gli  stessi  soggetti  devono  altresi'  indicare  la
  disponibilita'   economica  adeguata  per  il  sostentamento  dello
  straniero,  non  inferiore  all'importo  annuo dell'assegno sociale
  aumentato  a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo
  unico,  ovvero,  per  un  numero  di  ospiti  superiore  a  cinque,
  aumentato  del  75%  per  ciascuno  di  essi.  Il  decreto  di  cui
  all'articolo  54,  comma  1,  indica  il numero massimo di garanzie
  annuali   che   possono   essere   presentate  da  ciascun  ente  o
  associazione  iscritti  al registro, individuato sulla base del suo
  patrimonio e della disponibilita' di alloggio.
    5.  Nell'ambito  del  registro  di  cui all'articolo 52, comma 1,
  lettera  c),  possono  iscriversi  le  associazioni, gli enti e gli
  organismi  privati  abilitati  alla  realizzazione dei programmi di
  assistenza  e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3,
  del   testo   unico.  Nella  fase  di  prima  applicazione  possono
  richiedere   l'iscrizione   solo   gli   organismi   privati   che,
  indipendentemente  dalla  natura  giuridica,  abbiano  gia'  svolto
  attivita'  di  assistenza  sociale  e di prestazione dei servizi in
  materia   di  violenza  contro  le  donne,  prostituzione,  tratta,
  violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione
  di  grave  sfruttamento,  con  particolare  riferimento  al  lavoro
  minorile.
    6.  Ai  fini  dell'iscrizione,  i  soggetti  di  cui  al  comma 5
  presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una
  dichiarazione dalla quale risultino:
  a) la  disponibilita',  a qualsiasi titolo, di operatori competenti
     nelle  aree  psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza
     sociale,   che   assicurino   prestazioni   con   carattere   di
     continuita', ancorche' volontarie;
  b) la disponibilita', a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative
     adeguate  all'accoglienza  e alla realizzazione del programma di
     assistenza  e  di  integrazione  sociale,  con la specificazione
     delle caratteristiche tipologiche e della ricettivita';
  c) i   rapporti   instaurati  con  enti  locali,  regioni  o  altre
     istituzioni;
  d) la  descrizione  del  programma  di  assistenza  e  integrazione
     sociale   che   intendano  svolgere,  articolato  in  differenti
     programmi   personalizzati.   Il   programma  indica  finalita',
     metodologia  di  intervento, misure specifica di tutela fisica e
     psicologica,  tempi  costi e risorse umane impiegate: prevede le
     modalita'  di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica,
     e   le  attivita'  di  formazione,  finalizzate  ove  necessario
     all'alfabetizzazione  e all'apprendimento della lingua italiana,
     e   comunque   alla  formazione  professionale  in  relazione  a
     specifici sbocchi lavorativi;
  e) l'adozione  di  procedure  per  la tutela dei dati personali, ai
     sensi  della  legge  31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai
     soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
  f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno
     dei  componenti  degli  organi di amministrazione e di controllo
     dell'ente,  delle  condizioni  interdittive  di  cui  al comma 3
     dell'articolo 52.
    7.  A  decorrere  dal sessantesimo giorno successivo alla data di
  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  possono richiedere
  l'iscrizione   anche  organismi  privati  che  non  abbiano  svolto
  precedentemente  attivita'  di  assistenza  nei  campi indicati dal
  comma  6,  purche' stabiliscano un rapporto di partenariato con uno
  dei  soggetti  gia'  iscritti  nella  sezione  del  registro di cui
  all'articolo  52,  comma  1,  lettera  c).  Tali  organismi  devono
  presentare   una  dichiarazione  dalla  quale  risultino  oltre  ai
  requisiti  indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum
  di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.
 
          Note all'art. 53:
          -   Per  il  testo  dell'art.  42,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n 286 (per l'argomento v. nelle
          note  alle  premesse),  v.  nelle  note  all'art.  52. - Il
          decreto   legislativo   4  dicembre  1997,  n.  460,  reca:
          "Riordino   della  disciplina  tributaria  degli  enti  non
          commerciali   e   delle  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale".  - Per il testo dell'art. 23, commi 1 e
          2,  nonche'  dell'art. 29, comma 3, lettera b), del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle  note alle premesse), v. nelle note all'art. 5. - Per
          il  testo dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 25
          luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse),  v.  nelle  note  all'art.  9. - Per l'argomento
          della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  v.  nelle note
          all'art. 15.