Art. 25
                            (Ordinamento)

  1.  Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi
degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non  puo'  essere  superiore  a  cinque,  in  riferimento  alle  aree
funzionali definite nel precedente articolo.
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'articolo  7  del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
 
          Nota all'art. 25:
            - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 dicembre
          1997,  n.  430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del
          bilancio e della programmazione economica e riordino  delle
          competenze  del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3
          aprile 1997, n. 94), cosi' recita:
            "Art.  7.  (Disposizioni  sugli  uffici  locali  e  sulle
          ragionerie).  - 1. Le funzioni del Ministero sono svolte in
          sede  locale  da  Dipartimenti  provinciali del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
            2. Le Ragionerie centrali costituite presso  i  Ministeri
          assumono la denominazione di "Uffici centrali del bilancio"
          ed  esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di
          cui all'art. 2,  comma  2.  Trascorsi  dieci  giorni  dalla
          registrazione  dell'impegno ai sensi dell'art. 11, comma 1,
          del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
          n. 367 gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme
          a carico del bilancio dello Stato acquistano  efficacia.  I
          regolamenti  prevedono procedure semplificate per verifiche
          della  legalita'  della  spesa,  senza  effetti  impeditivi
          sull'efficacia degli atti.
            3.  Le  ragionerie  regionali sono soppresse. Le funzioni
          relative ad amministrazioni decentrate su base  piu'  ampia
          di  quella  provinciale  sono  esercitate  dalla ragioneria
          provinciale operante  presso  il  dipartimento  provinciale
          avente  sede  nel  capoluogo  di  regione,  anche  mediante
          l'utilizzazione del personale  delle  soppresse  ragionerie
          regionali.    Alla  predetta  ragioneria  provinciale  sono
          attribuite le funzioni del  Ministero,  da  esercitarsi  in
          sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle
          politiche  di  sviluppo  e  di  coesione,  con  particolare
          riguardo  alle  aree  depresse,  nonche',  a  richiesta   e
          d'intesa  con  le  regioni,  gli  enti  locali  e gli altri
          soggetti  interessati,  funzioni  di  collaborazione  e  di
          supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie,
          secondo  modalita'  e programmi stabiliti con i regolamenti
          di cui dell'art. 2, comma 2.".