Art. 38 
 
 
           Liberalizzazione delle pertinenze delle strade 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
e successive modificazioni, al comma  5-bis,  dopo  le  parole  «sono
previste»  inserire  le  parole  «,  secondo  le  modalita'   fissate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le
infrastrutture stradali e autostradali di  cui  all'articolo  36  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 5-bis,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 24. Pertinenze delle strade. 
              (Omissis). 
              5-bis. Per esigenze  di  sicurezza  della  circolazione
          stradale   connesse   alla    congruenza    del    progetto
          autostradale,  le  pertinenze  di  servizio  relative  alle
          strade di tipo  A)  sono  previste,  secondo  le  modalita'
          fissate  dall'Autorita'  di  regolazione   dei   trasporti,
          sentita  l'Agenzia  per  le   infrastrutture   stradali   e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111.". 
              Per il testo dell'articolo 36 del citato  decreto-legge
          n. 98 del 2011, si veda nelle note all'articolo 36.