Art. 38 Liberalizzazione delle pertinenze delle strade 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole «sono previste» inserire le parole «, secondo le modalita' fissate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge: "Art. 24. Pertinenze delle strade. (Omissis). 5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalita' fissate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.". Per il testo dell'articolo 36 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note all'articolo 36.