Art. 39 
 
Liberalizzazione del sistema di vendita  della  stampa  quotidiana  e
  periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al  diritto
  d'autore. 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
    «d-bis) gli edicolanti possono vendere  presso  la  propria  sede
qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; 
    d-ter)  gli  edicolanti  possono  praticare  sconti  sulla  merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto  vendita
e  restituito  a  compensazione  delle  successive  anticipazioni  al
distributore; 
    d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti
a garanzia del  pluralismo  informativo,  la  ingiustificata  mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o  difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini  dell'applicazione  delle  vigenti
disposizioni in materia; 
    d-quinquies)  le  clausole  contrattuali  fra   distributori   ed
edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente  articolo,  sono
nulle per contrasto con norma imperativa di legge e  non  viziano  il
contratto cui accedono. 
  2. Al fine di favorire la creazione di nuove  imprese  nel  settore
della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori,
mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione
e controllo  da  parte  dei  titolari  dei  diritti,  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma
attuata, e' libera; 
  3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto e previo parere dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato, sono individuati,  nell'interesse  dei  titolari  aventi
diritto, i requisiti minimi necessari  ad  un  razionale  e  corretto
sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto legislativo 24 aprile 2001, n.  170  (Riordino  del
          sistema di diffusione della stampa quotidiana e  periodica,
          a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999,  n.  108),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. Modalita' di vendita. 
              1. La vendita della stampa quotidiana  e  periodica  e'
          effettuata nel rispetto delle seguenti modalita': 
              a) il prezzo  di  vendita  della  stampa  quotidiana  e
          periodica  stabilito  dal  produttore   non   puo'   subire
          variazioni in relazione ai punti di  vendita,  esclusivi  e
          non esclusivi, che effettuano la rivendita; 
              b) le condizioni economiche e le modalita'  commerciali
          di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni  forma
          di compenso  riconosciuta  ai  rivenditori,  devono  essere
          identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e
          non esclusivi, che effettuano la vendita; 
              c) i punti  di  vendita,  esclusivi  e  non  esclusivi,
          devono prevedere  un  adeguato  spazio  espositivo  per  le
          testate poste in vendita; 
              d) e' comunque vietata  l'esposizione  al  pubblico  di
          giornali, riviste e materiale pornografico; 
              d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria
          sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; 
              d-ter) gli edicolanti possono  praticare  sconti  sulla
          merce venduta e defalcare il valore del  materiale  fornito
          in  conto  vendita  e  restituito  a  compensazione   delle
          successive anticipazioni al distributore; 
              d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per  gli
          edicolanti  a  garanzia  del  pluralismo  informativo,   la
          ingiustificata  mancata  fornitura,  ovvero  la   fornitura
          ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda
          da parte del distributore  costituiscono  casi  di  pratica
          commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle  vigenti
          disposizioni in materia; 
              d-quinquies) le clausole contrattuali fra  distributori
          ed edicolanti, contrarie  alle  disposizioni  del  presente
          articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa  di
          legge e non viziano il contratto cui accedono; 
              e) gli edicolanti possono  rifiutare  le  forniture  di
          prodotti  complementari  forniti  dagli   editori   e   dai
          distributori e possono altresi' vendere presso  la  propria
          sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; 
              f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla  merce
          venduta e defalcare il  valore  del  materiale  fornito  in
          conto vendita e restituito a compensazione delle successive
          anticipazioni al distributore; 
              g)  fermi  restando  gli  obblighi  previsti  per   gli
          edicolanti  a  garanzia  del  pluralismo  informativo,   la
          ingiustificata  mancata  fornitura,  ovvero  la   fornitura
          ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda
          da parte del distributore  costituiscono  casi  di  pratica
          commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle  vigenti
          disposizioni in materia; 
              f)  le  clausole  contrattuali  fra   distributori   ed
          edicolanti,  contrarie  alle  disposizioni   del   presente
          articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa  di
          legge e non viziano il contratto cui accedono.". 
              La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
          d'autore e di altri diritti connessi al suo  esercizio)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.